Sono ormai piene le cronache di casi in cui la rete diventa uno strumento di vendetta capace di causare forti imbarazzi o – non di rado – conseguenze letali. È, in particolare, il caso del revenge porn.

Cos’è il revenge porn?

Il termine ‘revenge porn’ accosta il concetto di vendetta (revenge) a quello della pornografia. Si tratta della diffusione, in rete ma anche tramite servizi di messaggistica o email, di immagini o video intimi o di atti sessuali all’insaputa del protagonista. Lo scopo è quello di umiliare o danneggiare la vittima. Il recente disegno di legge lo definisce «pornografia non consensuale», mentre l’Accademia della Crusca ha coniato l’espressione ‘pornovendetta‘ per evitare il ricorso all’inglese.

Come fenomeno, si può considerare derivante dal sexting, se si tratta di riprese fatte a se stessi di cui viene fatto uso violento. Talvolta, si tratta infatti di immagini riprese o immortalate senza il consenso dell’interessato. Anche quando la ripresa è stata consensuale rientra comunque nella categoria del revenge porn la sua diffusione. Anche la minaccia di diffondere o rendere pubblici video o immagini di rapporti sessuali o pose sessualmente esplicite è considerata revenge porn.

Perché si mette in atto?

I casi diventati pubblici hanno dimostrato che spesso chi pubblica immagini di questo tipo è una persona legata alla sua vittima da una relazione terminata, che decide di vendicarsi in questo modo dell’ex partner. L’obiettivo è la pubblica umiliazione, la messa in dubbio o la demolizione della moralità della vittima, agli occhi del partner attuale o di una comunità, sia limitata come quella del gruppo di amici o potenzialmente senza confini come quella della rete. Talvolta il revenge porn può avere anche scopo di ricatto o di estorsione.

Il revenge porn riguarda anche persone pubbliche quando si è complici nella diffusione di contenuti ottenuti tramite hacking dei dispositivi della vittima. In questo caso è revenge porn anche quello operato contro personaggi noti con l’obiettivo più o meno consapevole di danneggiarne l’immagine pubblica. In ogni caso, chi attua revenge porn punta al discredito sociale, e spesso dà adito ad altre condotte violente quali insulti, ingiurie o minacce

Quali sono le conseguenze del revenge porn?

Un gesto di questo genere può far avvertire a chi lo subisce lo stesso disagio psicologico e psichico generato da una violenza sessuale. Si tratta infatti di un violentissimo senso di invasione della propria sfera privata.

Soprattutto perché la reazione pubblica che ne deriva si traduce spesso in un fortissimo biasimo morale, e in indebite inferenze sul carattere delle vittime, o sulla loro avventatezza. Si suppone spesso che l’aver accettato una ripresa debba necessariamente significare la disponibilità alla sua diffusione. Così non è: rendere pubblici contenuti nati per rimanere privati è un atto che rientra a pieno titolo fra le molestie, e in questo caso costituisce reato. Per questo, il senso di umiliazione che può provare chi subisce il revenge porn può essere tale da indurre anche al suicidio.

Il reato di revenge porn

Fino a qualche mese fa, al revenge porn si poteva far fronte ricorrendo alle leggi sull’estorsione, la violazione della privacy e il trattamento scorretto dei dati personali. Durante la legislatura in corso fino ad agosto 2018 è stata presentata una legge di iniziativa popolare presentata da alcune associazioni (I Sentinelli di Milano, Insieme in Rete, Bossy) che perseguisse espressamente il revenge porn. Presentata in Parlamento dall’Onorevole Laura Boldrini, la proposta è stata respinta ma in parte riassorbita in un emendamento al provvedimento noto come Codice Rosso.

Questo “DDL in materia di tutela delle vittime di violenza domestica”, approvato in via definitiva il 17 luglio 2019, introduce il reato di “diffusione di  immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” sia da parte di chi le realizza che di chi le riceve. Secondo il testo approvato, chi commette questi reati

“è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di creare nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”

Le condizioni della norma


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